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Pozzallo: la minoranza contesta gli incarichi al comandante Piccione

I consiglieri comunali Asta Giuseppe Asta e Marco Sudano contestato al sindaco di Pozzallo e al segretario comunale due provvedimenti riguardanti il comandante della polizia municipale dott.Giuseppe Piccione.I consiglieri dell’opposizione che non finiscono di tavellare il sindaco Peppe Sulsenti e ora anche il Segretario Generale del Comune di Pozzallo, massimo organo di assistenza giuridico-amministrativa dell’Ente in ordine alla conformità a legge dei singoli provvedimenti da assumersi (art. 97, Decr. Legs. 18 agosto 2000, n. 267), la legittimità tanto dell’originario provvedimento sindacale n. 67 del 10.7.2007, attributivo delle funzioni di Dirigente del Corpo di Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Piccione, quanto la successiva determina sindacale n. 1 del 09.01.2008 di proroga dello stesso incarico per ulteriori mesi sei.I rappresentanti della minoranza  eccepiscono le seguenti obiezioni sugli atti sopra citatiInnanzitutto l’Amministrazione comunale incontra dei precisi limiti in ordine all’affidamento di funzioni dirigenziali tramite convenzione.L’art.110, comma 2^, Decr. Legs. 18 agosto 2000, n.267 – peraltro espressamente richiamato dall’art.28, comma 3^, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – prevede che i contratti a tempo determinato per la copertura di posti dirigenziali possano essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza.

Nel caso concreto tale limite risulta superato già all’atto della stipula del contratto con l’Ing. Gambuzza Giovanni, in atto reggente dell’area tecnica del Comune di Pozzallo: stante la consistenza del ruolo dirigenziale nell’Ente, la presenza di un dirigente a contratto preclude la creazione di una ulteriore posizione dirigenziale attraverso il meccanismo convenzionatorio.

 I contestati provvedimenti sindacali n. 67 del 10.7.2007 e n. 1 del 9.1.2008 sono stati adottati anche in spregio all’art.1, comma 198^, legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), fa obbligo agli enti locali di adottare le misure necessarie a garantire che le spese di personale … non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. La stessa norma stabilisce che per le dette misure debbano prendersi in considerazione le spese per il personale a tempo determinato … con convenzioni.

Alla luce di ciò è evidente come la creazione di una ulteriore posizione dirigenziale abbia segnato un netto incremento della spesa del personale posto che, ad onta degli argomenti di natura formale eventualmente eccepibili in ordine alla non imputabilità della spesa conseguente al costo contrattuale e del personale, non v’è ragione giuridica per escludere gli incarichi di cui al citato art.110, comma 2^, Decr. Legs. n.267/2000, dalla tipologia delle spese di personale di cui all’art.1, comma 198^, della legge 266/2005.

È evidente, allora, come con il conferimento delle funzioni dirigenziali a scavalco al Dott. Piccione Giuseppe l’Amministrazione comunale abbia inteso eludere, peraltro in modo assai maldestro, i vincoli agli incrementi di spesa per il personale imposti dalle norme vigenti, ponendo a carico della collettività i pesantissimi oneri di un contratto. Non sembra, poi, possibile far ricorso all’istituto dello scavalco per il conferimento di incarichi dirigenziali.Osta, in tal senso, la chiara previsione dell’art. 15, comma 9^, C.C.N.L. 10 aprile 1996 che fa obbligo al designato dirigente, entro un termine non inferiore a 30 giorni, di dichiarare di non intrattenere altro impiego pubblico o privato, fatta salva eventualmente la facoltà di vedersi conservato l’impiego pubblico di provenienza durante il periodo di prova.Tale previsione va coordinata con il disposto di cui all’art. 23-bis, Decr. Legs. 30 marzo 2001, n. 165, che per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni prescrive che l’assegnazione temporanea presso altre pubbliche amministrazioni previa collocazione dell’interessato in aspettativa senza assegni.Ne segue che il Dott. Piccione Giuseppe, ove avesse inteso assumere l’incarico di Dirigente del Corpo di Polizia Municipale di Pozzallo, doveva chiedere l’aspettativa dall’incarico svolto presso il Comune di Vittoria.Né, d’altro canto, potrebbero sussistere i presupposti per ritenere l’affidamento del Dott. Piccione Giuseppe come atto di mobilità attuato nell’interesse dell’amministrazione di provenienza, atteso che i commi 7^ ed 8^ della legge n. 145/2002 prevedono tale possibilità di assegnazione temporanea del personale dirigenziale solo in favore di imprese private e, per di più, sulla base di specifici progetti di interesse dell’amministrazione.Per giustificare lo scavalco non sarebbe nemmeno possibile fare applicazione in via analogica all’istituto previsto dalle leggi n.604/1962 e n.587/1975, per l’ipotesi di segretario comunale incaricato della copertura di ulteriore sede vacante rispetto a quella di titolarità, trattandosi questa di disciplina valida per la figura del segretario generale dell’ente locale alla quale non è neanche lontanamente assimilabile quella del dirigente.L’applicabilità in via analogica dell’istituto dello scavalco può escludersi sul semplice rilievo delle funzioni svolte: nel caso del segretario generale lo scavalco appare possibile in quanto si tratta di figura assegnataria di funzioni inerenti l’assistenza agli organi finalizzata a garantire la legittimità dell’azione dell’Ente oltre che di poteri certificativi e roganti che ne fanno un organo sostanzialmente terzo.La nomina a scavalco del Dott. Piccione Giuseppe non può trovare copertura nemmeno nell’art.14, C.C.N.L. 22.1.2004, che è norma contrattuale applicabile solo al personale dipendente. Viceversa al Dott. Piccione, essendo stato lo stesso esonerato dal compimento del periodo semestrale di prova prescritto dall’art. 15, C.C.N.L. 10 aprile 1996 – per avere  già superato nella medesima qualifica presso altra amministrazione pubblica – è stato riconosciuto lo status di Dirigente; donde non era possibile applicare al movimento dello stesso dirigente l’istituto dell’utilizzo di personale assegnato da altri enti – comunemente detto scavalco – di cui al citato art.14.Infine la possibilità di fare ricorso all’istituto dello scavalco per l’attribuzione di funzioni dirigenziali pare potersi decisamente escludere dalle disposizioni del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che per la copertura di funzione dirigenziali con contratti a tempo determinato prevede due soluzioni: il ricorso a figure al di fuori della dotazione organica (art.28), nel qual caso la scelta va effettuata attraverso un meccanismo di selezione che passa da un avviso pubblico ovvero per posti previsti in organico, nel qual caso l’assegnazione deve avvenire in favore di funzionari dell’ente in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale (art.29).Alla luce delle esposte considerazioni si evince come il ricorso allo scavalco appare una scelta arbitraria che non fa che acuire ed accentuare la dedotta illegittimità della nomina del Dott. Piccione Giuseppe.Ed anzi il fatto di consentire allo stesso di mantenere in vita due posizioni dirigenziali in altrettanti Enti, a fronte di una applicazione che, in ciascuno delle due strutture, verosimilmente non può essere piena e completa, appare configurare la prospettiva di un grave danno erariale.La scelta dell’Amministrazione appare anche discutibile sotto il profilo del rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa.Ed in effetti non sembra essere stata adeguatamente tenuta in considerazione la disposizione del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che riguarda l’esercizio delle funzioni vicarie del vice comandante: tale previsione, al di fuori dei casi rituali di assenza o impedimento del titolare, sembrerebbe potersi estendersi anche all’ipotesi di vacanza del posto di titolare.Ciò in quanto se nel detto Regolamento è espressamente previsto l’istituto della sostituzione vicaria, la limitazione di tale funzione alle sole fattispecie di assenza o impedimento limitate nel tempo non appare corretta, non solo perché nessuna norma lo impone, ma perché sembra contraria al principio organizzativo alla base della funzione vicaria: la continuità nella funzione che solo il vicario, che generalmente coadiuva il titolare nell’esercizio delle proprie funzioni, può garantire con l’efficienza e l’economicità richieste.L’incarico a scavalco, invece, implica l’insediamento di una persona che non conosce a fondo l’Ente, le pratiche in corso oltre che le diverse problematiche esistenti.Ma, soprattutto, è oltremodo più costoso, atteso che vengono a gravare sull’Ente gli oneri del distacco, oneri a costo “pieno”.Nel caso, invece, della sostituzione vicaria questo problema non si porrebbe, dal momento che il vicario non ha titolo ad una retribuzione maggiorata come compenso per l’esercizio di mansioni superiori, perché esercita, in realtà, mansioni proprie; ovvero, a tutto concedere, l’onere sarebbe limitato alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella della categoria superiore, con un impegno di risorse di gran lunga inferiore.Venendo alla fattispecie concreta, la soluzione della sostituzione vicaria, per quanto non obbligatoria, appare la più razionale ed economica per l’Ente: ciò in quanto a fronte di un periodo di tempo limitato (6 mesi) appare più razionale oltre che conforme al sopraesposto principio di economicità.Non appare corretta la determinazione temporale del rapporto di lavoro, in relazione alla quale, ancor di più rispetto a quanto rilevato sub 3., appare configurarsi la prospettiva di un grave danno erariale.Ancorché, com’è noto, il Dirigente non sia tenuto al rispetto di un orario di lavoro, proprio sull’elemento temporale della prestazione la Corte costituzionale si è espressa nel senso che i dirigenti “prestano attività di lavoro qualitativamente superiore, che ammette e spesso richiede interruzioni e discontinuità, e per la quale non possono stabilirsi vincoli normali e costanti di orario, perché la sua durata è essenzialmente legata alla speciale natura delle funzioni e alle connesse responsabilità e quindi necessariamente variabile” (Corte cost. n. 101/1975).Non sembra che l’orario di lavoro che il Dott. Piccione svolgerà come Comandante di P.M. a Pozzallo, stretto com’è dalla concorrenza dello svolgimento delle medesime funzioni presso altro Comune, possa lasciare il tempo per poter svolgere compiutamente tutti gli adempimenti anche nella considerazione del fatto che la distanza tra i due centri è notevole e che un servizio come quello del Comando di Polizia Municipale richiede una presenza costante e continua.Peraltro sorprende alquanto che l’Amministrazione, tenendo in considerazione gli esposti, oggettivi, limiti ad un pieno utilizzo del Dirigente scelto a scavalco, non abbia preso in considerazione l’ipotesi di stipulare con il medesimo un contratto part time con corrispondente riduzione del corrispettivo.Per di più lascia assai perplessi che, in aggiunta ai lauti compensi previsti, al Dott. Piccione Giuseppe si sia ritenuto di corrispondere anche un rimborso delle spese sostenute per i viaggi da Vittoria, rimborso che il predetto non ha alcun titolo a percepire, trattandosi di beneficio che la contrattazione collettiva prevede solo in caso di comando a prestare la propria attività lavorativa in località distante almeno 10 chilometri dalla abituale dimora o dalla sede di servizio e che quindi potrebbe essergli riconosciuto solo per un comando impartito dal Comune di Vittoria.In sostanza non essendo l’espletamento della funzione di Comandante a Pozzallo oggetto di missione o di comando, il Dott. Piccione che ha liberamente accettato un incarico in una sede di lavoro diversa da quella della sua residenza non può percepire alcunché a titolo di rimborso delle spese di viaggio.È del tutto censurabile il contegno dell’Amministrazione comunale che, nella presente gravissima congiuntura negativa, in un frangente in cui non riesce nemmeno ad assicurare lo stipendio ai suoi dipendenti, si impegni in contratti così onerosi, comportandosi in modo sprezzante ed irresponsabile con il denaro pubblico, speciosamente impiegato per riconoscere emolumenti assai generosi.Ma soprattutto, in relazione ai profili sopra esposti, è concreto il rischio di danno contabile.

La Determina sindacale n.1 del 9.1.2008, al pari del provvedimento originariamente attributivo dell’incarico dirigenziale al Dott. Piccione, appare illegittima per grave difetto della motivazione.

La motivazione dei detti provvedimenti è apparente ed apodittica, non essendo fatto alcun accenno alle effettive ragioni che giustificherebbero l’applicazione del Dirigente a scavalco.In sostanza entrambi i provvedimenti non fanno alcun concreto riferimento alla essenza del mandato dirigenziale, vale a dire agli obiettivi che vengono assegnati al Dirigente cooptato.Specificamente nella Determina sindacale n.1 del 9.1.2008, atto di proroga delle funzioni dirigenziali, viene fatto riferimento ad una attività di riorganizzazione operativa del Corpo di Polizia Municipale cui non corrispondono risultati effettivamente conseguiti: anche in disparte al fatto che, semmai, negli ultimi tempi certi gravi fenomeni all’interno del Comando (prima tra tutti l’accesa conflittualità tra il personale) si sono acuiti, non viene indicato alcun concreto elemento a riprova di tale riorganizzazione. Rimane invece agli atti una conferenza dei Capigruppo consiliari, in tema di sicurezza ed ordine pubblico, ove il Dott. Piccione,  presente alla stessa,  comunicò ai consiglieri comunali i gravi fatti accaduti al Comando di Polizia Municipale, dichiarando altresì che in tema di sicurezza il Comando di Polizia Municipale di Pozzallo, nonostante i sui primi cinque mesi di servizio, non era in grado si supportare le altre forze dell’ordine per manifesta incapacità del Corpo. Lo stesso utilizzò parole di censura nei confronti dei componenti il Corpo di Polizia Municipale e nei confronti di chi lo aveva preceduto nel ruolo. Nella fattispecie il Dott. Modica Giovanni, Direttore Generale dell’Ente.Alla luce di ciò il  richiamo “alle ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo”, appare in sostanza enunciativo e privo di alcuna effettiva valenza.Sicché non può non farsi richiamo al prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale che prescrive che l’atto di nomina dei dirigenti della P.A. deve essere adeguatamente motivato, dato che non può dar luogo ad una discrezionalità talmente ampia da renderne impossibile l’esame sotto il profilo dell’eccesso di potere (C.G.A., Sez. Giurisdizionale, 12 aprile 2007 n. 327, Di Leo c. Presidente pro tempore della Regione Siciliana ed altri).La mancanza di motivazione, elemento essenziale del provvedimento amministrativo, rende lo stesso illegittimo.Per ultimo appare utile rilevare come il limite temporale dell’incarico sia del tutto inadeguato.Non può difatti nominarsi un dirigente per sei mesi perché tale breve lasso di tempo sarebbe appena sufficiente, tutt’al più, come periodo di prova.Invece la prima proroga semestrale, disposta con la contestata Determina sindacale n.1 del 9.1.2008, prelude a successivi provvedimenti reiterativi delle funzioni (come, peraltro, il Sig. Sindaco in più di un’occasione non ha mancato di affermare) che porteranno, nella sostanza, a stabilizzare l’assegnazione al Dott. Piccione Giuseppe dell’incarico di Dirigente del Corpo di Polizia Municipale di Pozzallo con grave violazioni delle vigenti normative oltre che con evidente sviamento dalle norme che presiedono il conferimento degli incarichi dirigenziali.Invero, piuttosto che differire sine die l’utilizzo del Dirigente con proroghe l’Amministrazione dovrebbe prendere atto della vacanza del posto di Dirigente Comandante dando immediatamente corso alla procedura per la sua copertura, cosa che invece non fa così pensando bene di poter in spregio a tutte le norme fare uso di un dirigente nei modi che gli aggradano.TANTO PREMESSO E CONSIDERATO che il provvedimento sindacale n. 67 del 10.7.2007, attributivo delle funzioni di Dirigente del Corpo di Polizia Municipale al Dott. Piccione Giuseppe e la successiva determina sindacale n. 1 del 9.1.2008 di proroga dell’incarico per ulteriori mesi afferiscono al piano organizzativo dell’attività dell’Ente (di competenza della Giunta Comunale) e, comunque, incidono sulla spesa del Comune, ATTESO CHE la cooptazione del Comandante di P.M. della città di Vittoria ed il conferimento al medesimo Dott. Piccione dell’incarico dirigenziale a scavalco appaiono censurabili sotto i diversi profili che di sopra esposti;VERIFICATO CHE la nomina del Dott. Giuseppe Piccione a Dirigente del Corpo di Polizia Municipale è ·        illegittima per violazione dell’art.110, comma 2^, Decr. Legs. 18 agosto 2000, n.267 ·         illegittima per violazione dell’art. 1, comma 198^, legge 23 dicembre 2005, n. 266i sottoscritti consiglieri comunali nell’ambito delle proprie funzioni accertate le gravi violazioni di legge sopra indicate,  interrogano l’Amministrazione Comunale, ed il Sig. Sindaco su quali atti intende porre in essere per L’ IMMEDIATO ALL’ANNULLAMENTO del  provvedimento sindacale n. 67 del 10/7/2007 e del provvedimento sindacale n.1 del 09/01/2008;Si richiede risposta scritta entro dieci giorni dalla data della presente. Si avverte sin d’ora che si procederà all’invio di tutti gli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti per la verifica delle ipotesi di danno erariale che emerge, per l’accertamento delle responsabilità del caso.   

 

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