Comiso

Comiso: il giudice da ragione a Morishita che potrà tornare a godere dei benefici di sempre

Si è conclusa, almeno da un punto di vista legale, l’infinita storia tra il reverendo Morishita e il proprietario del terreno in cui insiste la Pagoda della Pace.


Il giudice del Tribunale di Ragusa si è pronunciato a favore del Monaco Buddista e di fatto ha ordinato alla proprietà di reintegrare Gyosho Morishita nella detenzione del bene di cui al contratto di affitto che risale al 1990 consentendo, citiamo testualmente, “il ripristino della conduttura e della fornitura idrica e l’accesso al reverendo, in ogni tempo ed anche accompagnato con veicoli, alla Pagoda della Pace ed al Tempio di culto buddhista, dall’unica strada percorribile a piedi e con veicoli, ovvero da quella che si diparte dalla strada comunale in c.da Canicarao; per i pellegrini l’accesso (anche con veicoli) sarà limitato solo all’ora della preghiera”.

Ricordiamo infatti che la proprietà ad un certo punto aveva negato l’accesso alla Pagoda sia ai fedeli che al monaco stesso privandolo anche della fornitura idrica.

Il giudice precisa che questi comportamenti realizzano uno “spoglio illecito” e ordina appunto il ripristino delle condizioni precedenti anche per quanto riguarda la presenza dei fedeli proprio nel rispetto del culto.

Ovviamente, sarà cura di Morishita disciplinare e regolamentare l’afflusso dei pellegrini, comunicando l’orario delle preghiere al proprietario e regolando di conseguenza l’apertura e la chiusura del cancello (venti minuti prima dell’inizio della preghiera, venti minuti dopo la fine della preghiera) Di fatto quindi il reverendo ha vinto ristabilendo l’ordine delle cose e mettendo anche in chiaro alcuni punti fondamentali della vicenda che avevano portato a dubitare anche della sua figura.

Proprio per questo il giudice nella sentenza ha specificato che “il ricorrente detiene l’immobile nell’interesse proprio, è cioè detentore autonomo o qualificato quale semplice monaco buddhista, della cui appartenenza all’ordine in questione non può dubitarsi, perché fatto notorio e comunque risultante per tabulas (vds. certificazione del luglio 2002 del Presidente dell’OB); nel contratto non si fa riferimento alla qualità di legale rappresentante dell’OB, ma alla semplice qualità di monaco appartenente all’ordine suddetto, tanto è vero che si prevede che la morte dell’affittuario non comporta la rescissione del contratto, essendo stato stipulato dal rev. Morishita quale monaco buddhista appartenente all’ordine Nipponzan Myohoji, per cui l’affitto può continuare a favore di altro monaco designato dall’ordine suddetto”.

Insomma, oltre al danno anche la beffa, visto che a questo punto anche alla morte di Morishita la proprietà non potrà tornare a beneficiare di quella parte che adesso è occupata dal reverendo e anzi è costretta a continuare questa tradizione. 

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  • Ii don't understand what is being said there is no translation button and I only speak English

Published by
Mariacarmela Torchi