Reiterazione abusiva dei contratti oltre i 36 mesi risarcimento possibile per i docenti di religione

Modica – In questi giorni si parla molto dei docenti di religione e del prossimo concorso straordinario a cui si potrà aderire fino al 2 luglio 2024. Inoltre la delegazione Unione Nazionale Consumatori di Modica informa che i docenti IRC hanno la possibilità di ottenere un risarcimento.

Nello specifico la Delegazione dell’Unione Nazionale Consumatori sezione di Modica, rappresentata dai consulenti legali Avv. Stefano Di Giacomo e Avv. Antonino Di Giacomo, informa che i docenti di religione cattolica hanno la possibilità di ottenere un risarcimento per la reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato nel caso in cui i suddetti contratti siano stati reiterati per più di 36 mesi.

Infatti, i docenti di religione cattolica sono soggetti a un regime speciale di assunzione a tempo determinato, disciplinato dalla legge n. 186 del 2003.  Secondo un principio ormai consolidato, il protrarsi di rapporti di lavoro annuali a rinnovo automatico per un periodo superiore a tre annualità scolastiche configura un abuso nell’utilizzo dei contratti a termine. Tale abuso, in ogni caso, si verifica quando si superano 36 mesi di contratti a termine a prescindere che siano continuativi oppure no.

“In buona sostanza, i docenti hanno diritto al risarcimento del danno, come previsto dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 e dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015. Attenzione però! Non è riconosciuta la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 18698 del 9.6.2022)” spiegano gli avvocati Di Giacomo.

La reiterazione dei contratti è illegittima

Ora dopo vent’anni, dall’ultimo concorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha bandito un concorso straordinario per 1928 posti, notevolmente superiore rispetto ai 36 mesi. Per questo motivo la reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato è illegittima sia secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue che della Corte di Cassazione.

Qualora in cui si fosse in questa situazione, sarà possibile ottenere un risarcimento sarà pari ad una somma compresa tra 2,5 a 12 mensilità di stipendio lordo. Tutto questo trova fondamento nelle sentenze Marrosu e Sardino (causa C-53/04) che hanno sottolineato l’inadeguatezza delle disposizioni italiane sui contratti a termine nel lavoro pubblico ed il conseguenziale diritto al risarcimento del danno subito, richiedendo dunque misure effettive per cercare di prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei suddetti contratti.

Infine il diritto a questo risaricmento spetta analogamente a tutti i docenti precari e personale Ata che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato presso le Istituzioni Scolastiche.

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