Febbre catarrale degli ovini: l’Asp di Ragusa ha emanato dispositivo per il contenimento

L’ASP di Ragusa ha emanato un dispositivo per il contenimento della Febbre Catarrale degli ovini. Si tratta di misure cautelari di prevenzione e controllo al fine di impedire o limitare la diffusione della malattia.

E’ stato trasmesso ai sindaci dei Comuni della provincia di Ragusa, ai medici veterinari, agli operatori responsabili degli stabilimenti ricadenti nella zona soggetta a restrizione per Febbre Catarrale degli ovini, agli operatori responsabili degli stabilimenti di macellazione, ai dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AASSPP della Sicilia, all’assessorato regionale alla Salute, al Comando Carabinieri-NAS di Ragusa e Siracusa, per contenere la Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue) in provincia di Ragusa, verso il restante territorio regionale ed extra regionale attraverso la movimentazione di animali di specie sensibili. Il dispositivo prevede:

l – il blocco condizionato in BDN delle movimentazioni delle specie sensibili;

2 – gli stabilimenti ovicaprini che si trovano all’interno di suddetta zona sono sottoposti ad un’attività di monitoraggio e sorveglianza da parte dei Servizi Veterinari, al fine di rilevare la presenza di casi clinici;

3 – tutti gli operatori degli stabilimenti ovicaprini ricadenti all’interno della zona di restrizione devono ricoverare nelle ore notturne i propri animali, ove possibile, in locali chiusi protetti dagli insetti vettori (Culicoidi), oltre a comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario la comparsa di sintomatologia riferibile alla Blue Tongue e tutti i casi di morte.

4 – Movimentazioni da vita all’interno della zona di restrizione:

4.1 – gli animali delle specie bovina possono essere movimentati previa validazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte del Veterinario Ufficiale;

4.2 – limitatamente alle specie ovina e caprina, i capi possono essere movimentati se sottoposti a visita clinica da parte del Servizio Veterinario entro 24 ore dalla partenza (l’esito favorevole della visita dovrà essere indicato nel quadro “E” del documento di accompagnamento informatizzato).

5 – Movimentazioni da vita verso il restante territorio regionale ed extra regionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 8.

Gli animali della specie sensibile possono essere movimentati se:

5.1 – protetti dall’attacco dei vettori (Culicoidi) con prodotti insetto repellenti per uso veterinario, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice, da almeno 7 giorni e comunque fino al giorno della partenza;

5.2 – sottoposti al test PCR per il virus della B.T. su ogni singolo capo da movimentare trascorsi almeno 7 giorni dall’inizio del trattamento con insetto repellente, con spese a carico dell’operatore ai sensi del D.Lvo 32/2021.

– In caso di esito negativo la movimentazione può essere autorizzata per tutti i capi testati;

– in caso di esito positivo la movimentazione è vietata solamente ai capi positivi al test;

5.3 – la movimentazione deve essere concordata tra i Servizi Veterinari di partenza e di destinazione, almeno 48 ore prima della movimentazione (nel documento di accompagnamento dovrà essere specificato “PCR negativa in data ../../.. per B.T., Vincolo Sanitario per la destinazione”); il rilievo della positività alla PCR, anche di un solo animale tra quelli testati determina la registrazione tempestiva da parte del Veterinario Ufficiale del caso sul Sistema Informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN).

6 – Movimentazione da macello all’interno della zona di restrizione.

6.1 – La movimentazione delle specie sensibili alla B.T., verso stabilimenti di macellazione, possono avvenire liberamente previa validazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte del Veterinario Ufficiale dell’ASP competente per territorio;

6.2 – gli stabilimenti di macellazione ricadenti all’interno della zona di restrizione dovranno macellare i capi della specie sensibile alla B.T. entro 24 ore dall’arrivo, e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetticida;

6.3 – Il trasporto deve avvenire nelle ore diurne.

7 – Movimentazione da macello verso il restante territorio regionale ed extra regionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 8.

7.1 – Gli animali della specie ovicaprina da movimentare non devono presentare segni clinici di malattia;

7.2 – il trasporto deve avvenire nelle ore diurne e previa validazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte del Servizio Veterinario;

7.3 – gli animali dovranno essere trasportati direttamente allo stabilimento di macellazione e macellati entro 24 ore e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetticida.

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